I consumatori di prodotti cosmetici e per la cura della persona sono protetti da severe disposizioni contenute nel Regolamento CE 1223/2009 sui Cosmetici che garantisce la sicurezza di questi prodotti, ma anche dal forte impegno dei produttori nell’utilizzo delle migliori tecniche scientifiche e dei dati di ricerca più aggiornati che convalida la sicurezza del prodotto prima che venga posto sul mercato.
Alcuni prodotti cosmetici meritano una particolare attenzione da parte del Regolatore per via della loro complessità dal punto di vista scientifico o di rischi potenziali più elevati per i consumatori, specialmente per quei prodotti destinati ad anziani o bambini.
Considerando i problemi di sicurezza espressi riguardo all’uso delle tinture per capelli, la Commissione ha messo a punto una strategia per la valutazione della sicurezza delle sostanze coloranti per capelli con lo scopo di regolamentarle nell’ambito della Direttiva Cosmetica.
L’efficacia delle protezioni solari e la base sulla quale tale efficacia viene dichiarata sono questioni importanti di salute pubblica. Pertanto, tutti i filtri UV usati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea devono essere valutati dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore e autorizzati dalla Commissione.
In ambito regolatorio le differenze possono essere particolarmente significative per i cosiddetti “prodotti borderline”. Il termine si riferisce a quei prodotti che a prima vista possono essere difficili da classificare in una o l’altra categoria, sia in uno stesso Paese o in Paesi diversi.
Il Regolamento cosmetico contiene disposizioni sull’uso nei cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR).
Il principio generale stabilito nell’Articolo 15 del Regolamento cosmetico è che le sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B o 2 sono proibite nei cosmetici.
Sono possibili deroghe da questa norma generale solo se soggette alle condizione stabilite nel suddetto articolo.